SETTORE
FISCALITÀ LOCALE
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - 2008
info: sportellotributi@comune.monopoli.ba.it
- ufftributi@comune.monopoli.ba.it
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Il Comune di Monopoli ha provveduto a inviare
al domicilio dei
contribuenti i bollettini per il pagamento dell’ICI.
Gentile
Contribuente, l’Amministrazione comunale, nella ricerca
di migliorare il servizio riguardante le modalità
di pagamento delle imposte e tasse comunali, ha inteso
procedere alla riscossione diretta dell’ Imposta comunale
sugli immobili (ICI), nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti. |
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| ALIQUOTE |
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Aliquota ordinaria (abitazioni secondarie, altri immobili):
6,75 per mille |
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Aliquota ridotta (aree fabbricabili, terreni agricoli):
6,00 per mille |
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Aliquota ridotta per abitazione principale e immobili
assimilati (solo categorie catastali A1, A8 e A9): 4,90
per mille |
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Aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione
a titolo di abitazione principale sulla base di accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente
rappresentative: 6,00 per mille
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Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico
(l'aliquota agevolata è applicata per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori): 4,00 per
mille |
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NOVITÀ: ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi del
Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, a decorrere dall’anno
2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
intendendo per essa quella considerata tale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonchè quelle ad essa
assimilate dal comune con regolamento vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione
di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.
504 del 1992. |
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| DETRAZIONI |
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Detrazione
per abitazione principale e immobili equiparati (solo
categorie catastali A1, A8 e A9): € 123,95 |
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Detrazione
per abitazione principale del soggetto passivo il cui
nucleo familiare goda esclusivamente dell’unica fonte
di reddito costituita da pensione sociale o rendita
concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo
non superiore a quello di pensione sociale (solo categorie
catastali A1, A8 e A9): € 185,92 |
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SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE SEGUENTI
UNITÀ IMMOBILIARI: |
| a) |
Le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari; |
| b) |
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari; |
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c) |
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che non risultano
locate; |
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d) |
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risultano
locate; |
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e) |
Le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente
iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle
categorie C/2, C/6, C/7, purché ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione
o situate ad una distanza non superiore a 300 metri
ed appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’abitazione
e dallo stesso direttamente utilizzate; |
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f) |
Le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito
a figli legittimi o adottivi, che le occupano quali
loro abitazioni principali. Tale equiparazione riguarda
soltanto l'applicazione dell'aliquota ridotta, con esclusione
di qualsivoglia beneficio relativo alla detrazione.
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Le unità immobiliari equiparate alle
abitazioni principali sono esentate dall’imposta solo
se di categorie catastali diverse da A1, A8 e A9. In
caso contrario restano assoggettate all’imposta sulla
base delle aliquote ed eventualmente anche delle detrazioni
previste per l’abitazione principale.
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| COME
PAGARE |
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BOLLETTINO DI C/C POSTALE
Esclusivamente mediante i bollettini allegati
in quanto l’utilizzo di altri bollettini può
comportare la mancata registrazione del pagamento da
parte dell’ufficio.
In caso di smarrimento dei bollettini, il pagamento
potrà avvenire mediante duplicato degli stessi
da ritirarsi esclusivamente presso l’Ufficio Tributi
dell’Ente oppure con le altre modalità previste
(F24, on line). |
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ON LINE
Mediante carta di credito, collegandosi al sito del
Comune www.comune.monopoli.ba.it
nell’apposita sezione "Portale dei Tributi",
previa registrazione e con oneri a carico del contribuente.
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F24
Utilizzando il modello F24, senza alcuna commissione,
presso qualsiasi istituto di credito o sportello postale
del territorio nazionale, a condizione che il pagamento
avvenga contestualmente, per ICI e TARSU, in due rate,
con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre.
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| QUANDO
PAGARE |
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UNICA
SOLUZIONE: entro il 16 giugno |
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ACCONTO:
entro il 16 giugno |
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SALDO:
entro il 16 dicembre |
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Redazione web a cura dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico
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