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MUNICIPIO - Tributi locali - ICI
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SETTORE FISCALITÀ LOCALE

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - 2008


info: sportellotributi@comune.monopoli.ba.it - ufftributi@comune.monopoli.ba.it


Il Comune di Monopoli ha provveduto a inviare al domicilio dei
contribuenti i bollettini per il pagamento dell’ICI.

Gentile Contribuente, l’Amministrazione comunale, nella ricerca di migliorare il servizio riguardante le modalità di pagamento delle imposte e tasse comunali, ha inteso procedere alla riscossione diretta dell’ Imposta comunale sugli immobili (ICI), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.



ALIQUOTE

Aliquota ordinaria (abitazioni secondarie, altri immobili): 6,75 per mille

Aliquota ridotta (aree fabbricabili, terreni agricoli): 6,00 per mille

Aliquota ridotta per abitazione principale e immobili assimilati (solo categorie catastali A1, A8 e A9): 4,90 per mille

Aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative: 6,00 per mille

Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico (l'aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 4,00 per mille


 

NOVITÀ: ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale intendendo per essa quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

DETRAZIONI

Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati (solo categorie catastali A1, A8 e A9): € 123,95

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo il cui nucleo familiare goda esclusivamente dell’unica fonte di reddito costituita da pensione sociale o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale (solo categorie catastali A1, A8 e A9): € 185,92


SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI:

a)

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c)

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

d)

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate;

e)

Le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione o situate ad una distanza non superiore a 300 metri ed appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate;

f)

Le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito a figli legittimi o adottivi, che le occupano quali loro abitazioni principali. Tale equiparazione riguarda soltanto l'applicazione dell'aliquota ridotta, con esclusione di qualsivoglia beneficio relativo alla detrazione.

Le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali sono esentate dall’imposta solo se di categorie catastali diverse da A1, A8 e A9. In caso contrario restano assoggettate all’imposta sulla base delle aliquote ed eventualmente anche delle detrazioni previste per l’abitazione principale.



COME PAGARE

BOLLETTINO DI C/C POSTALE
Esclusivamente mediante i bollettini allegati in quanto l’utilizzo di altri bollettini può comportare la mancata registrazione del pagamento da parte dell’ufficio.
In caso di smarrimento dei bollettini, il pagamento potrà avvenire mediante duplicato degli stessi da ritirarsi esclusivamente presso l’Ufficio Tributi dell’Ente oppure con le altre modalità previste (F24, on line).

ON LINE
Mediante carta di credito, collegandosi al sito del Comune www.comune.monopoli.ba.it nell’apposita sezione "Portale dei Tributi", previa registrazione e con oneri a carico del contribuente.

F24
Utilizzando il modello F24, senza alcuna commissione, presso qualsiasi istituto di credito o sportello postale del territorio nazionale, a condizione che il pagamento avvenga contestualmente, per ICI e TARSU, in due rate, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre.



QUANDO PAGARE

UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno

ACCONTO: entro il 16 giugno

SALDO: entro il 16 dicembre



Per informazioni:

Comune di Monopoli - Ufficio tributi (ICI)
Sede: Via Einaudi 10 - Monopoli
Telefono: 0804140.319-326-320
Email: sportellotributi@comune.monopoli.ba.it - ufftributi@comune.monopoli.ba.it
Orario: martedì e giovedì, 09:00-12:30 / 15:30-17:30.




Redazione web a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

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