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INFORMAZIONI GENERALI
- Amministratore di sostegno -

Con la legge 9 gennaio 2004 n° 6, viene introdotta nella legislazione italiana la figura dell’amministratore di sostegno.
Si tratta di una figura importantissima che ha il compito di affiancare la persona che, per effetto di una infermità, di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il beneficio di tale istituto consente alla persona in difficoltà la possibilità di agire per tutti gli atti che riguardano la sfera giuridica o patrimoniale (procedimenti giudiziari, vendita o alienazione di un bene immobile, ecc.) ove è facilmente intuibile che il soggetto possa essere esposto a truffe o inganni, perciò maggiormente bisognoso di tutela.

Non a caso il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno (che viene nominato dal giudice tutelare competente per territorio), definisce chiaramente quali sono gli atti che il beneficiario può compiere da solo e quali quelli che sono esclusivamente di competenza dell’amministratore.
L’attenzione alla persona, percepita non più come un soggetto inutile, ma come entità comunque capace e portatrice di abilità, si registra significativamente, nel cambiamento della rubrica del titolo XII del codice civile, che prima recitava: “dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”, che adesso invece recita: “Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.

 

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