| INFORMAZIONI
GENERALI
- Amministratore di sostegno -
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Con la legge
9 gennaio 2004 n° 6, viene introdotta nella
legislazione italiana la figura dell’amministratore
di sostegno.
Si tratta di una figura importantissima che ha il compito
di affiancare la persona che, per effetto di una infermità,
di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità,
anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il beneficio di tale istituto consente alla persona
in difficoltà la possibilità di agire
per tutti gli atti che riguardano la sfera giuridica
o patrimoniale (procedimenti giudiziari, vendita o alienazione
di un bene immobile, ecc.) ove è facilmente
intuibile che il soggetto possa essere esposto a truffe
o inganni, perciò maggiormente bisognoso di tutela.
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Non a caso il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno (che viene nominato
dal giudice tutelare competente per territorio), definisce
chiaramente quali sono gli atti che il beneficiario può
compiere da solo e quali quelli che sono esclusivamente
di competenza dell’amministratore.
L’attenzione alla persona, percepita non
più come un soggetto inutile, ma come entità
comunque capace e portatrice di abilità, si
registra significativamente, nel cambiamento della rubrica
del titolo XII del codice civile, che prima recitava:
“dell’infermità di mente, dell’interdizione
e dell’inabilitazione”, che adesso invece
recita: “Misure di protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia”. |
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